Depurazione acque civili, industriali e meteoriche e impianti in fitodepurazione
Bruni depuratori

Normative

TUTELA DELLE ACQUE

Legislazione di riferimento:

D.Lgs. 11 Maggio 1999, n. 152 – Modificato nel 152/2006.

Decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall‘ inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/Cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/Cee relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258.

Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, a norma dell’articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128.

DELIBERA REGIONALE  E.R. n. 1053 del 9 Giugno 2003

Direttiva concernente indirizzi per l’ applicazione del D.Lgs 11 Maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’ inquinamento.

Riferimenti di particolare interesse per l’ identificazione della tipologia di scarico e la scelta dell’ impianto di depurazione idoneo dalla DELIBERA REGIONALE E.R. n. 1053:

Punto 5) Criteri per l’ assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche

(Art. 28, comma 7, lettera e).

Tabella A Definizione e caratterizzazione dei sistemi di trattamento delle acque domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria

(art. 27, comma 4).

Tabella B Criteri applicativi dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria

(art. 27, comma 4).

In merito ai sistemi di trattamento definiti dalla Tabella A si tiene a precisare che, nel rispetto dei criteri definiti dalla tabella B, tutte le tipologie di impianti definiti (fitodepurazione, filtro percolatore aerobico e/o anaerobico, ossidazione totale ad aerazione prolungata, biodisco, ecc.) sono conformi alla normativa e quindi ACCETTABILI dagli enti preposti all’ autorizzazione allo scarico.
L’ ente preposto al rilascio dell’ autorizzazione allo scarico NON PUO’ vincolare la scelta ad uno solo degli impianti Indicati nella Tabella A (a meno di precise e dettagliate prescrizioni).

VEDI DELIBERA REGIONALE EMILIA ROMAGNA N. 1053 DEL 9-6-2003